'articolo 11 e' completato dal paragrafo seguente: "3. L'Istituto puo', in funzione dei dipartimenti creati all'Istituto, comprendere uno o piu' centri di studi e di ricerche interdisciplinari. La creazione o la chiusura di tale centro nonche' la sua missione, le strutture specifiche e le condizioni generali di funzionamento sono decise dal consiglio superiore che delibera a maggioranza qualificata, previa consultazione del consiglio accademico e del consiglio di ricerca."

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-10-28;637~convenzione-art7 · fonte del testo