[1]delle capacita'

[2]1. Ciascuna Parte promuove la sensibilizzazione del pubblico riguardo al proprio registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e garantisce la disponibilita' di assistenza e indicazioni utili per la consultazione del registro e per la comprensione e l'utilizzo delle informazioni in esso contenute. 2. Ciascuna Parte dovrebbe provvedere a rafforzare adeguatamente le capacita' degli organismi e autorita' competenti e fornire loro orientamenti utili ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91~protocollo-art15 · fonte del testo