[1]alla giustizia

[2]1. Nell'ambito della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinche' chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale paragrafo, possa ricorrere dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti previsti dai trattati relativi all'oggetto del presente articolo applicabili tra esse.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91~protocollo-art14 · fonte del testo