[1]del registro

[2]1. Ciascuna Parte garantisce che il proprio registro comprenda le informazioni riguardanti:

  • a)l'emissione di sostanze inquinanti da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
  • b)i trasferimenti fuori sito da comunicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;
  • c)l'emissione di sostanze inquinanti da fonti diffuse di cui all'articolo 7, paragrafo 4. 2. Dopo aver valutato l'esperienza acquisita nella messa a punto dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e nell'attuazione del presente Protocollo e tenendo conto degli sviluppi pertinenti a livello internazionale, la riunione delle Parti riesamina le esigenze relative alla comunicazione dei dati ai sensi del presente Protocollo e prende in considerazione gli aspetti seguenti in vista di un suo ulteriore sviluppo:
  • a)revisione delle attivita' di cui all'allegato I;
  • b)revisione delle sostanze inquinanti di cui all'allegato II;
  • c)revisione delle soglie di cui agli allegati I e II;
  • d)inserimento di altri aspetti pertinenti quali le informazioni sui trasferimenti in situ, lo stoccaggio, l'indicazione degli obblighi di comunicazione per le fonti diffuse e l'elaborazione di criteri per l'inserimento delle sostanze inquinanti nei registri ai sensi del presente Protocollo.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91~protocollo-art6 · fonte del testo