, mediante la firma, del consenso ad essere vincolato da un trattato. 1. Il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un Trattato si esprime con la firma del rappresentante di detto Stato o di detta organizzazione:

  • a)qualora il trattato preveda che la firma avra' questo effetto
  • b)qualora sia comunque stabilito che gli Stati e le organizzazioni, o, a seconda dei casi, le organizzazioni che hanno partecipato al negoziato, avevano convenuto che la firma avrebbe detto effetto;
  • c)qualora l'intento dello Stato o dell'organizzazione di dare detto effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa in corso di negoziato. 2. Ai fini del paragrafo 1:
  • a)la sigla del testo vale come firma del trattato, qualora venga stabilito che gli Stati e le organizzazioni o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato avevano in tal modo convenuti
  • b)la firma ad referendum di un trattato, da parte del rappresentante di uno Stato o di una organizzazione internazionale, se essa e' confermata da detto Stato o da detta Organizzazione, vale come forma definitiva del trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art12 · fonte del testo