dell'estinzione di un trattato 1. A meno che un trattato non disponga in altro modo, o che le parti non convengano altrimenti, il fatto che un trattato sia terminato in base alle sue disposizioni o in conformita' alla presente Convenzione a) libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato;

  • b)non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo ne' alcuna situazione legale delle parti, creati dall'applicazione del trattato prima della sua fine. 2. Qualora uno Stato o una organizzazione internazionale denunci un trattato multilaterale o si ritiri da esso, il paragrafo 1 sara' applicato per quanto riguarda le relazioni tra detto Stato o detta organizzazione e ciascuna delle altre parti al trattato, a decorrere dalla data alla quale detta denuncia o detto ritiro abbia effetto.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art70 · fonte del testo