1. Gli Stati contraenti si prestano la piu' ampia reciproca assistenza giudiziaria possibile, in qualsiasi procedimento penale relativo alle infrazioni. In tutti i casi, la legge applicabile per l'esecuzione di una richiesta di assistenza reciproca e' quella dello Stato richiesto. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non esimono dalle obbligazioni derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato bilaterale o plurilaterale che disciplina o disciplinera', in tutto o in parte, l'assistenza reciproca in materia penale.

Testo vigente dal 11 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;906~art11 · fonte del testo