1. Gli Stati parti si concedono l'assistenza giudiziaria piu' ampia possibile in ogni procedura penale relativa ai reati definiti nella presente Convenzione, compreso per quanto concerne la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. In tutti i casi la legge applicabile per l'esecuzione di una domanda di assistenza reciproca e' quella dello Stato richiesto. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudicano gli obblighi relativi all'assistenza giudiziaria reciproca previsti in ogni altro trattato.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art13 · fonte del testo