Art. 16
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalita' giuridica.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalita' giuridica.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1977
urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art16 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.