1. Nessuno puo' essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Cosi' pure, non puo' essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena piu' lieve, il colpevole deve beneficiarne. 2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunita' delle nazioni.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 247/2014

    Parametro
    28 ottobre 2014

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Cremona. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014. F.to: Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola…

    Art. 1 Modifiche al sistema penale · Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 15 Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

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Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~art15 · fonte del testo