[1]Pubblicazione dei rapporti e informazione

[2]1. Il Fondo pubblica una relazione annuale contenente un rendiconto debitamente certificato e comunica ai partecipanti ed ai membri, ad opportuni intervalli, un riassunto della propria posizione finanziaria nonche' un rendiconto delle proprie entrate ed uscite che indichino quali sono i risultati delle sue operazioni. 2. Il Fondo puo' pubblicare ogni altra relazione che ritenga utile per la realizzazione dei propri obiettivi. 3. Copie di tutte le relazioni, dei rendiconti e dei documenti pubblicati ai sensi del presente articolo, sono comunicati ai partecipanti ed ai membri.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art35 · fonte del testo