[1]Assemblea costitutiva

[2]1. Con l'entrata in vigore del presente accordo, ogni Stato partecipante nomina un governatore, e il presidente del consiglio dei governatori convoca l'assemblea costitutiva del consiglio dei governatori. 2. Al momento della convocazione di tale assemblea costitutiva: (i) vengono nominati e scelti, conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27, dodici amministratori; (ii) vengono adottate disposizioni al fine di determinare la data in cui il Fondo iniziera' le sue operazioni. 3. Il Fondo informa tutti i partecipanti della data in cui iniziera' le sue operazioni. 4. Verranno rimborsate dal Fondo le spese ragionevoli e necessarie che la Banca sosterra' al momento della creazione del Fondo, ivi comprese le indennita' di sussistenza dei governatori e dei loro supplenti, durante la loro partecipazione all'assemblea costitutiva.

[3]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO ad Abidjan, il ventinove novembre millenovecentosettantadue, in un unico esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, e che verra' depositato presso la Banca. La Banca rimettera' ad ogni firmatario copie certificate conformi del presente accordo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art60 · fonte del testo