[1]Procedura di comunicazione

[2]Ogni Stato partecipante designa un'autorita' competente con la quale il Fondo puo' mettersi in contatto per ogni questione attinente al presente accordo. In mancanza di una diversa designazione, la procedura di comunicazione indicata da un membro per la Banca e' la stessa che vale per il Fondo.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art34 · fonte del testo