[1]di cooperazione

[2]Le Parti Contraenti assicureranno la cooperazione nei seguenti settori: cultura ed arte, restauro, conservazione e tutela del patrimonio, musei, biblioteche, tutela, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio archivistico e documentario, istruzione scolastica ed universitaria e relativa cooperazione, turismo, scambi di informazione e documentazione aggiornata sui sistemi di istruzione scolastica. Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative: esecuzione di progetti comuni di ricerca scientifica e di progetti tecnologici ed eventuale scambio di strumenti e di materiali di ricerca; scambio di studiosi, di ricercatori e di esperti tecnici al fine di realizzare programmi tecnico-scientifici, di progetti ed altre iniziative relative alla cooperazione scientifica e tecnologica; svolgimento di seminari, simposi ed altri incontri di carattere scientifico; scambio di informazione tecnico-scientifica; realizzazione congiunta di iniziative finalizzate all'ampliamento della cooperazione in materia tecnologica e di innovazione; altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica che possano essere concordate dalle Parti Contraenti

Testo vigente dal 22 giugno 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;88~accordo-art2 · fonte del testo