Riprese (1) Le riprese in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario. (2) I produttori, i soggettisti, i registi e il personale artistico e tecnico qualificato delle coproduzioni, nonche' le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini della Repubblica italiana o della Repubblica del Sud Africa, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati membri dell'Unione africana inclusa la Southern African Development Community Region (SADC) o residenti permanenti nella Repubblica del Sud Africa. (3) La partecipazione di personale tecnico e artistico, non avente la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film. (4) Il personale tecnico e artistico straniero che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica del Sud Africa puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come appartenente al Paese di residenza.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88~accordo-art5 · fonte del testo