ripresa di scene naturali in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, puo' essere autorizzata se l'azione del film la rende necessaria. I produttori, i soggettisti e i registi delle coproduzioni, nonche' i tecnici e gli interpreti che partecipano alla produzione, devono essere cittadini italiani o canadesi, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti in Canada. La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le Autorita' competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. Tuttavia, gli interpreti stranieri che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione della coproduzione come appartenenti al loro Paese di residenza.

Testo vigente dal 11 marzo 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;57~accordo-art3 · fonte del testo