(1) I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati o sottotitolati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 7. Le riprese, in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario. (2) Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti e il restante personale artistico e tecnico, nonche' le maestranze che partecipano alla realizzazione del film, devono essere cittadini della Repubblica Italiana o della Repubblica Argentina, o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina secondo il diritto Comunitario e le disposizioni nazionali vigenti nei due Paesi. (3) Per esigenze del film, la partecipazione di personale tecnico e artistico, (4) Il personale tecnico e artistico straniero, che risiede e/o lavora abitualmente nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Argentina, puo', eccezionalmente, partecipare alla realizzazione della coproduzione come se fosse soggiornante di lungo periodo di uno o dell'altro di detti Paesi.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68~accordo-art4 · fonte del testo