• 1)Gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di proprieta' di beni culturali costituiscono una delle cause principali di impoverimento del patrimonio culturale dei paesi d'origine di questi beni e che una collaborazione internazionale costituisce uno dei mezzi piu' efficaci per proteggere i rispettivi beni culturali contro tutti i pericoli che ne sono le conseguenze.
  • 2)A tale scopo, gli Stati partecipanti s'impegnano a combattere tali pratiche con i mezzi di cui dispongono, in particolare sopprimendo le cause, interrompendo il loro svolgersi e aiutando ad effettuare le necessarie riparazioni.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art2 · fonte del testo