Gli Stati parti della presente Convenzione rispetteranno il patrimonio culturale nei territori di cui assicurano le relazioni internazionali e adotteranno le misure atte ad impedire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprieta' illecite di beni culturali in questi territori.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art12 · fonte del testo