Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano inoltre, nel quadro della legislazione di ciascuno Stato: (a) a impedire con tutti i mezzi adeguati, i trasferimenti di proprieta' di beni culturali diretti a favorire l'importazione o l'esportazione illecite di tali beni; (b) a fare in modo che i propri servizi competenti collaborino al fine di facilitare la restituzione, a chi di diritto, nello spazio di tempo piu' rapido, dei beni culturali esportati illecitamente; (c) a consentire un'azione di rivendicazione dei beni culturali perduti o rubati esercitata dal proprietario legittimo o in suo nome; (d) a riconoscere inoltre, il diritto imprescindibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati.

Testo vigente dal 24 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-30;873~art13 · fonte del testo