Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia, il Consiglio di Associazione potra' esaminare tutti i problemi connessi con la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori di nazionalita' turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro. A tal fine il Consiglio di Associazione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art38 · fonte del testo