Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalita' turca occupati nella Comunita' un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalita' nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art37 · fonte del testo