La libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunita' e la Turchia sara' realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all'articolo 12 dell'Accordo di Associazione tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore di detto Accordo. Il Consiglio di Associazione stabilira' le modalita' all'uopo necessarie.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art36 · fonte del testo