Le due Parti favoriranno e consolideranno la cooperazione culturale mediante lo scambio di manifestazioni artistiche e la reciproca organizzazione di settimane culturali. Esse scambieranno visite con manifestazioni artistiche e gruppi teatrali tradizionali e coopereranno parimenti nei settori della scultura e delle arti.

Testo vigente dal 21 giugno 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;86~accordo-art2 · fonte del testo