[1]Articolo (2)

[2]Le Parti incoraggeranno la cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema, nonche' la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo. Le Parti organizzeranno periodicamente uno scambio di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due paesi.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205~accordo-art2 · fonte del testo