In base ad intese fra gli organi competenti delle alte Parti contraenti, delegazioni tecniche dei due Paesi potranno riunirsi per esaminare l'andamento dei traffici marittimi tra i due Stati e per trattare tutte le altre questioni di reciproco interesse connesse al presente trattato.

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;857~art17 · fonte del testo