Al fine di seguire l'andamento dello sviluppo commerciale tra i due Paesi e di trattare tutte le questioni di comune interesse derivanti dall'attuazione del presente accordo, a richiesta di una qualunque delle due Parti, rappresentanti appositamente designati dalle competenti autorita' di entrambe le Parti si riuniranno alla data e nel luogo reciprocamente concordati.

Testo vigente dal 29 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;385~art11 · fonte del testo