[1]Cooperazione tecnica

[2]1. Le Parti conducono, previo accordo, attivita' di cooperazione tecnica comprendenti ma non limitate a:

  • a)lo scambio di visite di funzionari doganali, quando si rivelino di reciproca utilita' nel migliorare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
  • b)la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari doganali;
  • c)lo scambio d'informazioni e di esperienze relative all'uso di apparecchiature d'individuazione;
  • d)lo scambio di visite di esperti in questioni doganali;
  • e)lo scambio d'informazioni professionali, scientifiche e tecniche relative alla normativa e ai regimi doganali. 2. La definizione di tutti i dettagli riguardanti le visite, incluso lo scopo, i nominativi dei partecipanti e la durata di ogni visita, e' soggetta all'approvazione di entrambe le Parti.

Testo vigente dal 14 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;85~accordo-art11 · fonte del testo