[1]Forme di cooperazione

[2]1. Per ciascun settore di cooperazione previsto dal presente titolo, le parti concordano di svolgere attivita' a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli, anche nell'ambito di una cooperazione tripartita. 2. Le forme di cooperazione tra le parti possono comprendere:

  • a)l'elaborazione e assistenza tecnica ai programmi e progetti convenuti dalle parti;
  • b)il potenziamento della capacita' tramite corsi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e progetti di ricerca tra le parti;
  • c)il vaglio di altre forme di finanziamenti allo sviluppo, ove opportuno;
  • d)lo scambio di informazioni circa le migliori pratiche in materia di efficacia degli aiuti.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art7 · fonte del testo