Le Amministrazioni doganali si forniscono reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

  • a)lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
  • b)la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari;
  • c)lo scambio di esperti in materia doganale.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art10 · fonte del testo