Nei porti della Repubblica dello Zaire e reciprocamente nei porti della Repubblica italiana i capitani delle navi mercantili italiane e reciprocamente i capitani delle navi mercantili zairesi, i cui equipaggi non siano piu' al completo a seguito di malattia o altra causa, potranno, conformandosi alle leggi e regolamenti di polizia locale, arruolare i marittimi necessari alla continuazione del viaggio, restando inteso che l'arruolamento, sempre liberamente consentito dal marittimo, sara' concluso in conformita' della legge di bandiera della nave.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art8 · fonte del testo