Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, che approdano in uno dei porti dell'altra Parte contraente per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero potranno, conformandosi alle leggi e ai regolamenti del Paese di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza dover corrispondere per esso alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente. Le suddette navi, passando da un porto di uno dei due Stati in altri porti dello stesso Stato, per effettuare o completare il loro carico diretto all'estero, non saranno sottoposte a diritti diversi da quelli cui sono soggette, in casi analoghi, le navi nazionali.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art11 · fonte del testo