[1]ARTICOLO XVII Lingue

[2]La Convenzione e' redatta in un unico esemplare nelle lingue cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, ogni testo essendo parimenti autentico. Saranno approntate traduzioni ufficiali in lingua araba e tedesca e saranno depositate con l'originale firmato.

[3]In qualita' di testimoni i sottoscritti, essendone debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.

[4]Redatto a Londra questo settimo giorno del mese di Luglio dell'anno millenovecentosettantotto.

Testo vigente dal 16 dicembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-11-21;739~convenzione-artxvii · fonte del testo