1. Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:

  • a)gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo;
  • b)i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio. 2. Lo Stato di soggiorno mette a disposizione dei servizi dello Stato limitrofo le installazioni determinate in virtu' del paragrafo precedente. La eventuale contribuzione dello Stato limitrofo alle spese di costruzione di dette installazioni o la indennita', che puo' essere dovuta per la loro utilizzazione saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art17 · fonte del testo