Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:

  • a)gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo, nonche' le indennita' eventualmente dovute per il loro utilizzo;
  • b)i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art17 · fonte del testo