1. Le autorita' dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l'esercizio delle loro funzioni nella zona, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti. 2. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni sono parimenti applicabili per reprimere le infrazioni commesse contro gli agenti dello Stato limitrofo.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art10 · fonte del testo