[1]E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE

[2]1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di' una di esse, avviano consultazioni su temi di interpretazione o applicazione del presente Trattato in generale o in relazione ad una specifica richiesta di assistenza. 2. Eventuali controversie che sorgano in ordine alla interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~art28 · fonte del testo