[1]Soluzione di Controversie

[2]1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di una di esse potranno indire delle consultazioni di carattere generale relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato in generale ovvero consuitazioni relative a una specifica procedura di estradizione. 2. Qualunque controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sara' risolta per via diplomatica o attraverso i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi ed accettati dal Diritto Internazionale.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~allegato-art23 · fonte del testo