[1]STRUMENTI DI COOPERAZIONE

[2]Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di accordi specifici, intese o prassi condivise, che siano conformi alle loro rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~art27 · fonte del testo