1. Una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche, e' un rifiuto di quest'ultima e costituisce una contro-offerta. 2. Tuttavia, una risposta che vuole essere l'accettazione di un'offerta, ma che contiene elementi complementari o diversi che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, costituisce un'accettazione, a meno che l'autore dell'offerta, senza ritardi ingiustificati, non ne rilevi verbalmente le differenze e non faccia pervenire un avviso al riguardo. Se non lo fa', i termini del contratto sono quelli dell'offerta, con le modifiche comprese nell'accettazione. 3. Elementi complementari o diversi, relativi in particolare al prezzo, al pagamento, alla qualita' e quantita' delle merci, al luogo e momento della consegna, ai limiti della responsabilita' di una parte riguardo all'altra o al regolamento delle controversie, sono considerate come elementi che alterano in maniera sostanziale i termini dell'offerta.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art19 · fonte del testo