1. Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano in quanto dalle trattative preliminari, dalla proposta, dalla risposta, o dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi non risultino applicabili altre disposizioni. 2. E' tuttavia nulla qualsiasi clausola contenuta nella proposta che attribuisce al silenzio il valore di accettazione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~allegato-i-art2 · fonte del testo