L'Amministrazione doganale di ciascun Stato contraente comunica alle Amministrazioni doganali degli altri Stati contraenti ogni informazione che puo' essere utile circa le infrazioni alle leggi doganali e, in particolare, i nuovi mezzi o sistemi usati per commetterle; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerche relativi ai particolari procedimenti adoperati.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art9 · fonte del testo