L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente ogni informazione che puo' essere utile circa le violazioni alla legislazione doganale, e, in particolare, i nuovi mezzi e sistemi usati per commetterla; trasmette copie o estratti dei rapporti elaborati dai propri servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art8 · fonte del testo