1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative a un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione:

  • a)modifiche sostanziali della propria legislazione doganale;
  • b)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  • c)nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

Testo vigente dal 14 novembre 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art4 · fonte del testo