1. Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dalla presente Convenzione nel caso in cui tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato. 2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art19 · fonte del testo