1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente accordo nel caso in cui tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato. 2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73~accordo-art17 · fonte del testo