1. Le informazioni, comunicazioni e documenti ottenuti possono essere utilizzati unicamente ai fini della presente Convenzione. Possono essere comunicati a persone diverse da quelle che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorita' che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre che la legislazione propria dell'autorita' che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 2. Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni, di cui l'Amministrazione doganale di uno Stato contraente dispone in virtu' della presente Convenzione, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Stato ai documenti o informazioni aventi la stessa natura.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art20 · fonte del testo