[1], decorrenza e termine 1. La presente convenzione e' soggetta a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Pechino. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti stessi. 2. La presente convenzione restera' in vigore fino a quanto una delle parti contraenti non la denunzi. La denunzia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica. Fatto a Roma il 19 giugno 1986, in due esemplari nelle lingue italiana e cinese, entrambi i testi facendo egualmente fede.

[2]Per la Per la Repubblica Italiana Repubblica Popolare di Cina (Giulio Andreotti) (Zhou Nan)

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art49 · fonte del testo