[1]Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nei campi scientifico, tecnologico e della protezione ambientale, con particolare riguardo ai seguenti settori:

[2]- sanita' pubblica, medicina ed organizzazione ospedaliera, - agronomia, - agricoltura e scienze dell'alimentazione, - gestione delle risorse naturali e dell'alimentazione, - biotecnologie, - scienze e tecnologie dell'informazione e della comunicazione, - scienze e tecnologie del mare, - energia, - ricerca industriale ed innovazione tecnologica, - nuovi materiali e genio civile, - preservazione, sviluppo e promozione dell'architettura, dell'urbanistica, della tutela e del restauro dei monumenti, - applicazione delle tecnologie moderne nei campi delle scienze umane e sociali, - ogni altro settore di comune interesse.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-24;79~accordo-art18 · fonte del testo