Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato richiedente sono insufficienti per permettergli l'applicazione della presente Convenzione, richiedera' le informazioni supplementari ritenute necessarie. Esso puo' fissare un termine per l'ottenimento di dette informazioni.

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art28 · fonte del testo